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F.A.Q.

QUANDO E’ CONSIGLIATO UTILIZZARE L’ATTIVITA’ DI INVESTIGAZIONE?

L’investigazione è uno strumento idoneo e sicuro per poter far valere in modo certo i propri diritti in generale; oggi è possibile avvalersi di una Agenzia legalmente autorizzata per ottenere prove a supporto di situazioni giuridicamente rilevanti ed anche un supporto testimoniale valido quando necessario per poter procedere legalmente.

In ambito di separazione o divorzio ad esempio, quando una parte, in costanza di infedeltà dimostrata, intende negoziare con giusta rivalsa le richieste economiche della controparte, non solo per l’addebito di colpa, ma anche dal punto di vista della responsabilità morale.

CHE VALENZA HA L’INDAGINE RICHIESTA DA UN PRIVATO?

Tutte le indagini per la tutela di un diritto sono consentite dalla legge.

Tra le attività di indagine ve ne sono alcune con VALENZA LEGALE e possono quindi essere utilizzate in GIUDIZIO.

Nella fase di richiesta è opportuno precisare se la richiesta di incarico è finalizzata anche ad un utilizzo in ambito LEGALE.

POSSO UTILIZZARE I RISULTATI DELLE INDAGINI COME ELEMENTO DI PROVA?

Tutte le indagini sono autorizzate e svolte nel rispetto della normativa, sono pertanto utilizzabili anche in ambito LEGALE e/o supporto di un procedimento GIUDIZIALE.

L’intervento dell’Agenzia consente anche di poter disporre di un valido e importante supporto testimoniale in ambito di procedure Legali.

E’ POSSIBILE OTTENERE L’ADDEBITO DI COLPA NELLA SEPARAZIONE CON ATTIVITA’ DI INDAGINE?

L’attività di indagine consente alla persona di poter tutelare legalmente un proprio diritto e di ottenere elementi di prova che possono essere utilizzati nell’ambito della causa di separazione per ottenere l’addebito di colpa con gli importanti effetti giuridici che conseguono.

POSSO UTILIZZARE LO STRUMENTO DI INDAGINE PER OTTENERE L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI?

La legge, nell’esigenza di tutelare la prole (soggetto debole), consente di poter svolgere tutti gli accertamenti necessari per supportare l’istanza di affidamento dei figli quando situazioni oggettive e personali possono influenzarli negativamente e quindi ottenere l’affidamento al genitore più meritevole.

SONO CONSENTITE LE PROVE COSTITUTE DA RILEVAZIONI FOTOGRAFICHE E VIDEO?

La legge prevede che le prove raccolte con modalità legali possano essere supportate da rilevazioni foto e video con le quali poter confermare con maggior forza probatoria le situazioni di rilevanza relativamente ad un comportamento personale od una particolare condotta di vita.

Il D.M. 269/2010 prevede in modo dettagliato queste modalità di verifica (oltre ad una giurisprudenza favorevole costante) come strumento di prova legittimamente utilizzabile anche in sede processuale.

SONO CONSENTITI I SOPRALLUOGHI ED I PEDINAMENTI?

La normativa recentemente entrata il vigore (DM. 269/2010) prevede espressamente come attività di indagine legalmente consentita questo tipo di intervento, non giudicandolo contrario alla Legge sulla Privacy, ma come attività legittima svolta nella esigenza di tutelare un proprio diritto.

Anche penalmente sia la giurisprudenza in materia che atti di precisazione redatti delle Forze di Polizia (VADEMECUM per le Forze di Polizia distribuito presso i comandi del territorio) hanno considerato legittima questa attività (anche con utilizzo si sistemi elettronici GPS) precisando che per tale attività non si configura il reato di “azione molesta” anche se  “tale attività non è gradita alla persona che lo subisce”.

POSSONO ESSERE SVOLTE RACCOLTE DI INFORMAZIONI LEGALMENTE PRESSO PERSONE INFORMATE DI FATTI E CIRCOSTANZE?

Il D.M. 269/2010, tra le modalità riconosciute legali ed utilizzabili dalle Agenzie di Investigazioni, ha riconosciuto la possibilità di interviste a persone con modalità diretta o anche a mezzo di registrazioni telefoniche; tale riconoscimento si traduce in un reale e legittimo utilizzo dell’investigazione per finalità di tutela, ora finalmente dichiarate legali ed utilizzabili quindi per poter raccogliere e disporre correttamente dell’elemento di prova raccolto.

L’ATTIVITA’ SVOLTA DA UNA AGENZIA NON AUTORIZZATA, POSSONO ESSERE ALTRETTANTO UTLIZZABILI COME PROVA?

La legge anche nell’esigenza di tutelare il privato, richiede che l’attività di indagine sia svolta da soggetti autorizzati per poter essere utilizzata con finalità legali. Per questo motivo tutta l’attività svolta da soggetti non autorizzati è illegale e può esporre il committente a responsabilità personali oltre a non poter essere utilizzata.

Importante e da sottolineare è che i soggetti abilitati devono possedere il titolo di Laurea almeno triennale ed aver svolto un periodo di pratica presso una agenzia abilitata che abbia svolto attività da almeno 5 anni; questi requisiti personali sono stati posti a tutela dell’utenza ed costituiscono un importante passo, considerato che le problematiche affrontate sono spesso delicate e richiedono anche importanti conoscenze in ambito giuridico.

COME E’ INDICATO L’INVESTIGATORE CHE TRATTA LA MATERIA DEL DIRITTO FAMILIARE?

Sulla scorta del citato D.M. 269/2010, la normativa in essere richiede nuove e specifiche qualifiche per la persona abilitata allo svolgimento di attività di investigazione (titolo di laurea e periodo di apprendistato triennale); tale previsione ha quindi introdotto un valore legale del titolo abilitativo (di investigazione, per effetto dei requisiti giuridici previsti dalla legge), in base al quale:l’attività di investigazione non può genericamente definirsi privata, ma assume, proprio per i requisiti richiesti dalla norma anche nuove denominazioni in base alla specializzazione ed al nuovo status; ad esempio un investigatore che tratta materia giuridica di tipo civilistico-penale è indicato: investigatore legale (o investigatore legale privato); altro esempio: l’investigatore che ha acquisito nel tempo una precisa specializzazione nel ambito del diritto di famiglia,  è indicato come “investigatore legale matrimonialista” o “investigatore familiarista”.